1. E’ garantita la possibilità di effettuare ulteriore rateizzazioni di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 21 comma 3:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuate secondo i criteri dell’art. 18 comma 1, del presente regolamento per le utenze domestiche e dell’art. 18 comma a) secondo e terzo punto del vigente Regolamento Generale delle Entrate per le utenze non domestiche;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;
2. L’ulteriore rateizzazione di ciascuna rata, che non potrà prevedere rate di importo inferiore ad Euro 30,00, potrà essere concessa in un numero massimo di 3 rate, con scadenze mensili;
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.